Statuto dell'Associazione "I SOGNI DI KIRA"

TITOLO I: Denominazione - sede

 

Articolo 1 - Costituzione

E’ costituita un'associazione a carattere nazionale che assume la denominazione

“Associazione Culturale I Sogni di Kira”.

 

Articolo 2 - Sede

L'associazione ha sede in Cecina (LI), Via Dante Alighieri, 39.

 

TITOLO Il: Scoeo- Oggetto

Articolo 3

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e

democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

 

Articolo 4

L'associazione si propone di:

a)   promuovere e sviluppare attività culturali;

b)   organizzare manifestazioni culturali in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

c)    promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività culturali e nel mondo della scuola, istituire borse di studio;

d)    studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare

l'organizzazione;

e)   organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo

libero dei soci e relativi bambini.

 

TITOLO III:Soci

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

 

Articolo 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta verbale/scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte deII’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso e’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

Articolo 7

La qualifica di socio da’ diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse daII’Associazione;

  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

  • a godere delI'eIettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi I soci sono tenuti:

  • all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

  • al pagamento del contributo

 

Articolo 8

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

TITOLO IV: Recesso - Esclusione

Articolo 9

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

 

Articolo 10

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a un mese decorrente dall'inizio dell'esercizio sociale;
  3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi deII’Associazione;
  4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alI’Associazione.

 

TITOLO V: Risorse economiche

Articolo 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per Io svolgimento delle sue attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
  3. eredità, donazioni e legati;
  4. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  5. contributi deIl’Unione europea e di organismi internazionali;
  6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  10. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura

 

Esercizio Sociale

 

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare aII’AssembIea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato daII’AssembIea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

 

TITOLO VI: Oroani delI’Associazione

 

Articolo 13

Sono organi deIl’Associazione:

   a)  l'Assemblea degli associati;

   b) il Consiglio Direttivo;

   c) il Presidente;

   d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto). Tutte le cariche sono gratuite.

 

Assemblee

Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La Ioro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di Iettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima del)radunanza.

 

Articolo 15

L'assemblea ordinaria:

   a)   approva il rendiconto economico e finanziario;

   b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

   c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione deII’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

   d) approva gli eventuali Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data della richiesta.

 

Articolo 16

Nelle assemblee — ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

 

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

 

Articolo 17

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello

Statuto e sullo scioglimento deIl’Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento delI’Associazione.

Articolo 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente deIl’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

 

 Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 10 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione deII’Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

   a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

   b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;

   c) predisporre i regolamenti interni;

   d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

    e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;

    f) nominare i responsabili delle commissioni di Iavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita deII’Associazione;

    g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;

    h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi

     i) i Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive avente la medesima finalità sportiva pena la radiazione o sospensione dall'incarico.

 

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla Ioro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

 

Presidente

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma deII’Associazione. AI Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

 

 

Collegio dei Revisori dei Conti

(qualora eletto)

 

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto daIl’AssembIea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 4 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione deIl’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

 

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

 

Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività delI’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

 

TITOLO VII: Scioglimento

 

Articolo 24

Lo scioglimento deIl’Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento delI’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e Io sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

 

Norma finale

Articolo 25

 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti